Normativa Whistleblowing

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Protezione delle persone che segnalano violazioni

Premessa

La Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di “Whistleblowing” ha rafforzato nell’ordinamento italiano il diritto alla segnalazione di illeciti con l’obiettivo di disciplinare la protezione dei così detti “informatori”. Il D.lgs. n. 24/2023 ha recepito tale disciplina ed introdotto un presidio giuridico “generale” per la protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il decreto legislativo è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni in esso contenute hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Nel documento sono descritti in sintesi i presidi e i meccanismi di distribuzione adottati da Financing & Credit Broker, sulla base delle proprie caratteristiche e dimensione, per adempiere agli obblighi in materia di “Whistleblowing”.

Il documento, soggetto a revisione periodica al fine di garantire il costante allineamento con l’operatività e l’evoluzione normativa, deve essere comunicato a qualsiasi persona fisica che presta attività lavorativa ovvero persona fisica o giuridica che fornisce beni, servizi e collaborazione professionale a Financing & Credit Broker.

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute in questo documento si riferiscono all’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

In particolare, rientrano nella definizione di soggetti “privati” tutti quelli diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

  • hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato (cd. settori sensibili), anche se nell’ultimo anno NON hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
  • rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Rientrano, dunque, in tale disciplina anche i soggetti privati che nell’ultimo anno non abbiano raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati a patto che operino in così detti “settori sensibili” (ossia nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei trasporti). La parte II dell’allegato 1 della Direttiva (UE) 2019/1937, infatti, ricomprende espressamente in tali settori anche la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (Direttiva IDD). Ciò che rileva principalmente, quindi, non è la consistenza dei lavoratori impiegati, quanto piuttosto i settori in cui operano. È opportuno sottolineare che le disposizioni della nuova direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da atti settoriali dell’Unione: le segnalazioni delle violazioni riguardanti il tema della distribuzione assicurativa sono previste negli atti settoriali elencati nella Parte II dell’allegato alla direttiva e pertanto sono soggette alle specifiche norme cui fa specifico riferimento l’articolo 35 della Direttiva 2016/97 (IDD) sulla distribuzione assicurativa (recepita dal D.lgs. n. 68/2018). Tale norma prevede che le Autorità pongano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare le segnalazioni di violazioni attinenti allo svolgimento di attività assicurativa o di distribuzione assicurativa. L’IVASS potrebbe, dunque, emanare in futuro una propria disciplina di settore in materia di “whistleblowing”. Si provvederà, in tal caso, ad aggiornare tale documento.

Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono per:

  1. violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
  2. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  4. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  5. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  6. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  7. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
  8. informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
  9. segnalazione” o “segnalare”: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
  10. segnalazione interna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
  11. segnalazione esterna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
  12. “divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
  13. persona segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
  14. facilitatore”: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  15. contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
  16. persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
  17. ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
  18. seguito”: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
  19. riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
  20. soggetti del settore pubblico”: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, cosi' come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
  21. soggetti del settore privato”: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
  22. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  23. rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
  24. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Normativa di riferimento

  • Direttiva CE n. 91/308del 10 giugno 1991 che ha introdotto le prime iniziative rivolte al fine di contrastare il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti tramite obblighi di segnalazione in capo a banche ed enti finanziari;
  • Direttiva IDD, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/411 del 14 marzo 2018, e come recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 68 del 21 maggio 2018 che ha aggiornato il Codice delle Assicurazioni Private (CAP);
  • Direttiva UE 2019/1937del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
  • in materia di responsabilità amministrativa da reato;
  • del 10 marzo 2023 con cui è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di “Whistleblowing”.

Disciplina “Whistleblowing”

Financing & Credit Broker si è dotata di una procedura di gestione e ricezione delle segnalazioni e canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte, al fine di garantire la piena conformità al Decreto e provuovere la massima trasparenza al suo interno.

  • Cosa è possibile segnalare

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione nel contesto di Financing & Credit Broker sono le violazioni del diritto UE recepite nell’ordinamento italiano.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Pratiche commerciali ingannevoli o aggressive, come individuate nel D.lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”);
  • Violazioni delle norme poste a tutela dei consumatori nel mercato assicurativo e riassicurativo;
  • Trattamento illecito di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (”GDPR”) e D.lgs. n.196/2003 (“Codice Privacy”);
  • Illeciti che rientrano nell’ambito dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (tra cui figura anche la disciplina contenuta nella Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa).

L’elenco completo delle violazioni segnalabili è indicato all’art. 2 (1)(a) del D.lgs. n. 24/2023 e successive modifiche.

Le segnalazioni possono riguardare anche fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le disposizioni del decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad

un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

  • Chi può segnalare

Ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 possono effettuare segnalazioni:

  1. lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  2. lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  3. collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  4. volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  5. azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
  • Quando si può segnalare

I soggetti indicati possono effettuare segnalazioni:

1) quando il rapporto giuridico è ancora in corso;

2) durante il periodo di prova;

3) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

4) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

  • I canali di segnalazione interni

Financing & Credit Broker si è dotata di canali di segnalazione interni conformi al D.lgs. n. 24/2023, volti a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione. I canali di segnalazione interni sono i seguenti:

  1. a mezzo di piattaforma informatica sul sito di ANAC all’indirizzo: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/. Tale modalità consente la più ampia garanzia di anonimato. La piattaforma è strutturata con modalità tali da proteggere sin dall’accesso l’anonimato del segnalante, mettendo a sua disposizione per il riscontro una mailbox anonima;
  2. per iscritto, a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Raccomandata A.R.) all’indirizzo: via di Vigna Stelluti, 157 – 00191 Roma RM;
  3. per iscritto, consegnando direttamente la segnalazione e altra documentazione pertinente alla dott.ssa Dèsireè Dominique Cardarello;
  4. tramite incontri diretti con la dott.ssa Dèsireè Dominique Cardarello, previa richiesta di incontro.

Le modalità sopraindicate di cui ai punti 2), 3) e 4) non permettono di garantire pienamente la riservatezza dell’identità del segnalante nell’attività di gestione della segnalazione. Nel caso di utilizzo del servizio postale, per cercare di garantire la riservatezza, si suggerisce di adottare la seguente procedura (suggerita dall’ANAC nelle sue linee guida del 12 luglio 2023):

  • inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione.
  • Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Strettamente confidenziale. Riservata per la dott.ssa Dèsireè Dominique Cardarello;
  • Il segnalante deve indicare nella comunicazione un recapito presso cui la dott.ssa Dèsireè Dominique Cardarelloinvierà prova della ricezione della segnalazione e fornirà il relativo riscontro.

Per garantire la riservatezza, si raccomanda di utilizzare recapiti da cui non sia possibile risalire all’identità del segnalante.

  • Contenuto della segnalazione

Per rendere quanto più efficace e corretta l’attività di valutazione e gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti competenti a riceverle, si richiede che la segnalazione interna sia il più possibile circostanziata;

pertanto, la segnalazione deve contenere:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione.

Le segnalazioni “anonime”, effettuate senza identificazione della persona segnalante, vengono prese in considerazione purché anch’esse adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Tuttavia si specifica che, a livello pratico, potrebbe risultare difficile indagare su questo tipo di segnalazione.

  • Gestione delle segnalazioni

Financing & Credit Broker ha affidato la ricezione e gestione delle segnalazioni alla dott.ssa Dèsireè Dominique Cardarello[1], opportunamente formato per garantire la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

La dott.ssa Dèsireè Dominique Cardarello provvederà:

  • a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • alle attività di verifica necessarie per dar seguito alla segnalazione, eventualmente avvalendosi di altri soggetti previamente autorizzati;
  • a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e a richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  • a fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In ogni caso, le segnalazioni dovranno essere precise, circostanziate e supportate da prove al fine di garantire una loro corretta gestione.

Alla conclusione della procedura di accertamento l’esito potrà rivelarsi:

-  positivo: inviando l’esito delle verifiche condotte dalla dott.ssa Dèsireè Dominique Cardarello, sia in base ad oggetto, gravità della violazione e soggetto identificato come responsabile della violazione, al fine di permettere a Financing & Credit Broker di adottare le necessarie contromisure;

-  negativo: procedendo all’archiviazione della segnalazione.

Si fa presente che l’invio di segnalazioni mendaci, diffamatorie e calunniose potrebbe comportare l’irrogazione di sanzioni verso il segnalante nonché la perdita della tutela ove si accertasse, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

  • Ritorsioni

Fuori dei casi in cui si sia persa la tutela, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la persona segnalante che, nell'interesse dell'integrità di Financing & Credit Broker, effettua una segnalazione interna o esterna o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può subire comportamenti ritorsivi consistenti in:

  1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  5. le note di merito negative o le referenze negative;
  6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all’ANAC. La persona segnalante o altro soggetto incluso nella tutela (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro ecc…), che ritiene di essere sottoposto a ritorsioni per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata trasmettendola ad ANAC per mezzo del modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale della stessa.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

Trattamento dei dati personali

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, viene effettuato da Financing & Credit Broker a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive modifiche. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

I canali di segnalazione esterni

Solo per le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del diritto UE, è possibile effettuare una segnalazione esterna da rivolgere all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Tale segnalazione è ammessa solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del D.lgs. n. 24/2023;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per saperne di più sui canali, modalità e gestione delle segnalazioni da parte di ANAC è possibile fare riferimento al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, beneficia della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.


[1] La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato (nella normativa “whistleblowing” e nelle materie che possono essere oggetto di segnalazione). Nelle grandi società, il soggetto ricevente idoneo potrebbe essere la funzione audit, in considerazione del fatto che si tratta di ufficio già preposto ai controlli interni. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.