Compliance

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Allegato_3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA - Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente e sul Broker che intermedia il contratto

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome:___________________________________________________
Sezione RUI () con il numero:__________________ Data iscrizione:__________________
Indirizzo:______________________________________________________ Tel.:__________________
E-mail:____________________________________ Sito internet:____________________________________
Nella sua qualità di:
(  ) Ditta individuale
(  ) Rappresentante legale
(  ) Amministratore delegato
(  ) Direttore Generale
(  ) Responsabile dell’attività d’intermediazione
(  ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
(  ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
(  ) Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker

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Nel caso in cui l’Intermediario che entra in contatto con il Cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:
Cognome Nome/Ragione Sociale:___________________________________________________
Sede Legale e/o Operativa:___________________________________________________
Numero d’iscrizione RUI Sezione (E):__________________ Data iscrizione:__________________
Telefono:__________________ E-mail:____________________________________

2. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DEL BROKER:

Ragione sociale: Financing & Credit Broker
Sede Legale: Via di Vigna Stelluti, 157 - 00191 Roma (RM)
Sede Operativa: Via Badino, 182 - 04019 Terracina (LT)
Numero d’iscrizione RUI Sezione (B): B000410053 Data iscrizione: 13/03/2012
Sito Internet: www.financingcredit.it Telefono/Fax: 0773 733658 / 0773 733659
E-mail: info@financingcredit.it PEC: info@pec.financingcredit.it E-mail reclami: reclami@financingcredit.it

3. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS: www.ivass.it – L’autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta è l’Ivass, con sede in via del Quirinale 21 - 00187 Roma (RM).

SEZIONE II - Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario assicurativo e riassicurativo

a. La Financing & Credit Broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e anche sul sito internet www.financingcredit.it all'indirizzo www.financingcredit.it/compliance.html:

  1. L’elenco (Allegato_4a) recante la denominazione delle Imprese di Assicurazione con le quali l’Intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale;
  2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’Allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018.

b. La Financing & Credit Broker informa il Cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1).

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

L’Intermediario (di cui alla Sezione I punto 1.) che entra in contatto con il Cliente e la Financing & Credit Broker non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di Assicurazione.

Nessuna Impresa di Assicurazione o Impresa controllante di una Impresa di Assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Financing & Credit Broker.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

La Financing & Credit Broker informa:

a) che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai Contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’Intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei Dipendenti, dei Collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) che il Contraente, l’Assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero di ricorrere alla procedura di conciliazione, di proporre reclamo per iscritto al Broker all'indirizzo indicato nella Sezione I punto 2. La persona designata alla gestione dei reclami è la dott.ssa CARDARELLO DESIREE e l’indirizzo e-mail dedicato è reclami@financingcredit.it. Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il Contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi;

c) che il Contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

d) che il Contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Allegato_4ter

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE


Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a) Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione Financing & Credit Broker:
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione.
d) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
e) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.


Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (Solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi IBIP’s)

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI


Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, c.f./p.i. ________________/__________________, residente in _______________________________________________________________________, autorizza Financing & Credit Broker di seguito (Broker) a trasmettere tutta la documentazione, ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui al processo di coerenza e adeguatezza dei contratti, l’attestato di rischio, l’informativa precontrattuale obbligatoria e i documenti precontrattuali e contrattuali, nonché ogni comunicazione proveniente dalla Compagnia Assicuratrice per mezzo di strumenti elettronici e informatici al seguente indirizzo di posta elettronica:______________________________________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni del recapito indicato.
L’autorizzazione è conferita per la polizza/proposta n° ___________________________________________
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dal Broker che la presente autorizzazione è revocabile in qualunque momento, anche per mezzo di registrazione vocale e che tale revoca potrà comportare l’applicazione, a mio carico, degli oneri connessi alla stampa e all’invio della documentazione necessaria alla conclusione e gestione dei contratti intermediati per il tramite del Broker in esecuzione dell’incarico conferito.
La presente autorizzazione alla trasmissione della documentazione in formato elettronico non comprende l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali da parte del Broker e/o di altri soggetti che con lo stesso operino o collaborino.

 

 

Allegato_1

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA

 

Clicca qui per scaricare la Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.